6 Giugno 2024
Chiusura temporanea al traffico di un tratto di via San Giuseppe per strada dissestata
Il responsabile del servizio premesso che la via San Giuseppe a Creveda presenta il tratto a monte con pavimentazione naturale in ghiaia e misto stabilizzato;
– riscontrato che le recenti ingenti piogge hanno fortemente danneggiato la sede stradale nel tratto con pendenza maggiore e che lo stesso non è munito di barriere stradali laterali;
-constatato che tale tratto risulta pericoloso ed allo stato attuale non è garantita la sicurezza per i veicoli in transito;
– considerato che l’intervento di manutenzione non potrà essere eseguito a breve;
– ritenuto necessario, pertanto, al fine di garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, chiudere temporaneamente la circolazione a tutti i veicoli di un tratto di circa 80 metri situato tra i civici 28 e 29 per il tempo strettamente necessario alla sistemazione della sede stradale dissestata;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3, 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.Lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 6 del 13/09/2023 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2024;
ORDINA
la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di via San Giuseppe compreso tra i civici 28 e 29 fino ad avvenuta sistemazione della sede stradale;
DISPONE
- la chiusura e l’apposizione della segnaletica stradale occorrente da parte del personale dipendente del comune di Susegana;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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