11 Gennaio 2024
Istituzione divieto di sosta permanente con rimozione forzata in via A. De Gasperi
Il responsabile del servizio premesso che la circolazione in via A. De Gasperi a Susegana è costituita da un doppio senso di marcia veicolare e vi sono presenti edifici residenziali, attività commerciali e aree di sosta;
– considerato che un residente della zona ha segnalato al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese la sosta selvaggia lungo la suddetta via che comporta la limitazione della visibilità all’uscita dalle strade laterali e dagli accessi carrai nonché il restringimento della carreggiata;
– visto il parere favorevole emesso dal Corpo di Polizia Locale del Coneglianese trasmesso a mezzo mail il 05/12/2023 all’adozione di un divieto di sosta ambo i lati;
– ritenuto necessario pertanto, in ottemperanza al parere di cui sopra e per ovviare alle problematiche viabilistiche segnalate, istituire il divieto di sosta in via A. De Gasperi ambo i lati della strada;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3, 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.Lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 6 del 13/09/2023 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2024;
ORDINA
l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ambo i lati lungo via A. De Gasperi
DISPONE
- il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del personale comunale;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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