1 Novembre 2023
Proroga ordinanza n. 59-2023 di chiusura totale al traffico delle vie Maglio e Sabbioni per l’esecuzione di scavi per posa rete gas metano
Il responsabile del servizio richiamata l’ordinanza n. 59 del 07/09/2023 con cui si disponeva la chiusura totale al traffico delle vie Maglio e Sabbioni dall’11/09/2023 al 31/10/2023, 24 ore su 24, esclusi frontisti e mezzi di soccorso, nei tratti interessati dai lavori e durante l’esecuzione degli stessi;
– preso atto che la ditta TONELLO SERVIZI S.r.l. con sede in Oderzo (Tv), Via Baite n. 6, esecutrice dei lavori di cui all’oggetto, in data 25/10/2023 ha chiesto la proroga dell’ordinanza sopracitata, fino al 31/12/2023 in quanto i lavori per motivi tecnici non sono stati completati, come da nota acquisita agli atti con prot. n. 20575 del 25/10/2023;
– ritenuto di dover provvedere pertanto alla proroga dell’ordinanza n. 59 del 07/09/2023;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3, 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.Lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 6 del 13/09/2023 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2024;
ORDINA
- la chiusura totale al traffico delle vie Maglio e Sabbioni fino al 31/12/2023, 24 ore su 24, esclusi frontisti e mezzi di soccorso, nei tratti interessati dai lavori e durante l’esecuzione degli stessi;
- di garantire il transito dello scuolabus nelle fasce orarie comunicate;
DISPONE
- di incaricare la ditta Tonello Servizi S.r.l. alla messa in opera ed alla rimozione al termine dei lavori, della segnaletica stradale e di cantiere occorrente e prevista dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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