22 Maggio 2023
Chiusura temporanea al traffico delle vie della Chiesa, Rossini e G. Verdi a Susegana in occasione della processione religiosa “Maria Ausiliatrice” del 24 maggio
Il responsabile del servizio vista la nota di Sech don Andrea, quale parroco della Parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria, assunta al prot. n. 9069 del 09/05/2023, con la quale ha comunicato l’organizzazione della processione religiosa in onore al Santo Patrono per il giorno 24 maggio 2023 con inizio alle ore 19:00 che si snoderà in via della Chiesa, via Rossini e via G. Verdi con interruzione temporanea della circolazione stradale;
– visto il nulla osta rilasciato dal Corpo di Polizia Locale del Coneglianese, in atti al prot. n. 9466 del 15/05/2023, all’effettuazione della processione e richiamate tutte le prescrizioni ivi contenute;
– ritenuto necessario, per permettere lo svolgimento in sicurezza della processione e la tutela della pubblica incolumità provvedere, durante il passaggio della stessa, alla chiusura al traffico veicolare di via della Chiesa, via Rossini e via G. Verdi;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3, 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 21 del 13/09/2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2023;
ORDINA
nella giornata di mercoledì 24 maggio dalle ore 19:00, durante il passaggio della processione, alla chiusura al traffico veicolare di via della Chiesa, via Rossini e via G. Verdi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta rilasciato dal Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
DISPONE
- la parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria è incaricata alla messa in opera e alla rimozione al termine delle manifestazioni, della segnaletica stradale occorrente alla chiusura delle strade tra cui l’apposizione del cartello di indicazione di strada chiusa a 300 m all’intersezione di via Carpeni con via San Salvatore;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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