18 Aprile 2023
Prolungamento ampliamento periodo di esercizio impianti di riscaldamento siti nel territorio comunale – anno 2023
Il Sindaco richiamati:
- l’art. 4 del DPR 16/04/2013 n. 74 e l’art. 7 della DGR 05/08/2020, n.XI-3502, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l’art.5 del DPR 16/04/2013 n.74 e I’art.7-commal3, della DGR 05/08/2020, n.XI-3502, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento Unione Europea del Consiglio del 05/08/2022, n.2022/1369, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il DM del 6/10/2022, n. 383, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
– precisato che:
- il Comune di Susegana è inserito nella zona climatica E in base all’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;
- per l’anno 2022-2023, in seguito alle restrizioni per calmierare i costi del gas e dell’energia elettrica sono state imposte diminuzioni delle ore e del periodo complessivo di riscaldamento, modificando la tabella delle zone climatiche di riferimento, ciò comporta, per la Zona climatica E, un orario massimo di funzionamento di 13 ore giornaliere tra il 22 di ottobre e il 7 di aprile;
– vista l’ordinanza n.21 del 11/04/2023 di “Ampliamento periodo di esercizio impianti di riscaldamento siti nel territorio comunale – anno 2023” che ha esteso la possibilità di accensione degli impianti termici fino al 15/04/2023;
– considerato che:
- le temperature registrate sono ancora al di sotto della media stagionale;
- è necessario garantire le temperature minime all’interno delle abitazioni e degli edifici pubblici, in particolare degli edifici scolastici almeno fino al rialzo delle temperature
– ritenuto necessario e urgente, fermo il restante contenuto del DM 383 del 6/10/2022, e viste le attuali previsioni meteo, prolungare il periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, al 19 aprile 2023 con l’avvertenza che il periodo di accensione in proroga non potrà eccedere la meta di quello attuale (cfr. punto 6 del DM 383 6/10/2022);
– visti:
- gli art. 4 e 5 del DPR 16/04/2013 n. 74;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- l’art. 7 della DGR 05/08/2020, n.XI-3502;
- il regolamento UE 2022/1369;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- Art. 6 del DM n. 383 del 6/10/2022;
ORDINA
L’estensione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando la fine esercizio al 19 aprile 2023 per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Restano ferme le eccezioni già previste dal DM 383 del 6/10/2022.
DISPONE
– la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
– la trasmissione della stessa al gestore del servizio di fornitura calore;
– la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
– che i competenti organi di vigilanza e della forza pubblica effettuino i dovuti controlli, applichino la presente ordinanza e procedano a reprimere le conseguenti violazioni;
AVVISA
Che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata secondo il procedimento previsto dalla Legge 24/11/1981, n.689
Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:
a) ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
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