24 Marzo 2023
Interdizione all’accesso al cimitero di Colfosco
Il responsabile dell’area vista la nota della Prefettura di Treviso prot. n. 21910 del 22.03.2023, pervenuta nella medesima data e acquisita al prot. n. 5975, con la quale si segnala il rinvenimento di un ordigno bellico all’interno del cimitero di Colfosco;
– atteso che le operazioni di messa in sicurezza e di vigilanza sugli ordigni bellici sono poste in capo al locale Comando dei Carabinieri, mentre al Comune è richiesto di fornire ogni eventuale complementare utile supporto, oltre all’adozione di ogni eventuale utile iniziativa per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;
– che l’intervento di bonifica, previsto per la giornata di venerdì 31 marzo 2023, è classificato come “semplice”, sulla base della tipologia di ordigno e del sito esposto;
– valutato quindi di interdire, per motivi di sicurezza, l’accesso al cimitero di Colfosco, in considerazione della specifica tipologia dell’ordigno;
– visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 “T. U. sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
l’interdizione all’accesso al cimitero di Colfosco fino al 31/03/2023, data in cui si provvederà alla bonifica dell’area;
DISPONE
che la presente ordinanza:
- sia affissa agli ingressi del cimitero, in modo che risulti ben visibile;
- sia pubblicata all’Albo on line del Comune, nonché sul sito istituzionale ed attraverso i canali di informazione dell’Ente;
- sia trasmessa al Servizio associato di Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
INFORMA
- che si valuteranno altri eventuali ordini per la giornata di venerdì 31 marzo 2023, quando è prevista l’operazione di bonifica, ordini che saranno conseguentemente diramati;
- che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è Loris Granzotto;
- che avverso l’Ordinanza è ammesso ricorso al A.R. del Veneto ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data di notifica;
- che la violazione della presente comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;
- che l’efficacia della presente ordinanza cesserà con l’avvenuta bonifica dell’area.

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