28 Febbraio 2023
Istituzione divieto di transito in piazza Martiri della Libertà per lavori di sistemazione marciapiede in cubetti di porfido
Il responsabile del servizio premesso che un tratto di pavimentazione in cubetti di porfido del marciapiede sito in Piazza Martiri della Libertà in corrispondenza del civ. 1 (retro bar Principe) , che funge altresì da rampa di accesso ad un’area di sosta regolamentata da disco orario, risulta ammalorata e necessità di essere manutentata;
– ritenuto necessario ed urgente procedere alla sistemazione della stessa con il personale operaio dell’Ente;
– considerato che per la tipologia e localizzazione delle lavorazioni, al fine di preservare le maestranze impiegate e gli utenti della strada, risulta necessario istituire un divieto di transito nell’area come sopra indicata, durante l’esecuzione dei lavori;
– ritenuto di provvedere pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, istituire un divieto di transito nella zona di accesso all’area regolamentata con disco orario posta in corrispondenza del civ. 1 di Piazza Martiri della Libertà (retro bar Principe), durante l’esecuzione dei lavori, a partire dalle ore 08:00 del giorno 06/03/2023 alle ore 7:00 del giorno 08/03/2023;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3, 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 21 del 13/09/2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2023;
ORDINA
l’istituzione del divieto di transito nella zona di accesso all’area di sosta regolamentata con disco orario in corrispondenza del civ. 1 di Piazza Martiri della Libertà (retro bar Principe), durante l’esecuzione dei lavori di sistemazione del marciapiede in porfido, a partire dalle ore 08:00 del giorno 06/03/2023 alle ore 7:00 del giorno 08/03/2023;
DISPONE
- di incaricare il personale operaio dell’Ente all’esposizione dei segnali stradali di divieto di accesso e della presente ordinanza ai sensi del vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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