1 Febbraio 2023
Istituzione sosta regolamentata a disco orario in un tratto di via Ugo La Malfa a Susegana
Il responsabile del servizio premesso che:
- lungo via Ugo la Malfa a Susegana vi sono numerose attività, tra le quali l’Ufficio postale, che richiamano una notevole affluenza di persone;
- la sosta sugli stalli a servizio dell’area pubblica sopra citata non è regolamentata;
– considerato che attualmente, come segnalato dagli utenti dell’Ufficio postale e dai proprietari delle attività commerciali, in tali spazi la sosta si protrae per tempi eccessivamente lunghi precludendo così la possibilità di ricambio e rendendo insufficiente la disponibilità di parcheggio per la fruizione dei suddetti servizi;
– ravvisata la necessità di garantire la fluidità della circolazione stradale e la rotazione dei veicoli in sosta in modo tale da consentire l’utilizzo dei parcheggi al maggior numero possibile di utenti;
– ritenuto pertanto, al fine di garantire ed effettuare quanto sopra descritto, di istituire la sosta oraria consentita per un tempo limitato di stazionamento massimo pari a 60 minuti, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 nei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato), negli stalli di sosta in via Ugo la Malfa in corrispondenza del tratto dal civ. 6 al civ. 16 in entrambi i sensi di marcia;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3, 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.lgs. 267/2000;
– visto il decreto sindacale n. 21 del 13/09/2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino al 13/09/2023;
ORDINA
l’istituzione della sosta regolamentata a disco orario per un’ora dalle ore 08:00 alle ore 19:00 nei giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) negli stalli in via Ugo la Malfa in corrispondenza del tratto dal civ. 6 al civ. 16 in entrambi i sensi di marcia;
DISPONE
- l’apposizione della segnaletica verticale a cura del personale operaio dell’Ente;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della stessa al Corpo di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

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