2 Settembre 2022
Chiusura parziale del parcheggio situato in via barriera
Il responsabile del servizio premesso che in via Barriera è situato un parcheggio pubblico sull’area censita al catasto terreni di Susegana al Fg. 32 mapp. n.828;
– che il parcheggio, date le condizioni di estremo degrado a causa dell’utilizzo improprio dell’area, era stato chiuso all’utilizzo su disposizioni del Sindaco con propria ordinanza n.5 del 14/01/2022;
considerato che in questi mesi l’area è stata quasi completamente ripulita ed è stata appurata la necessità di aumentare gli stalli di sosta aperti all’utilizzo pubblico nella zona circostante;
– ritenuto di provvedere pertanto, sentita l’amministrazione comunale e fino a successiva decisione, di chiudere solo parzialmente il parcheggio in oggetto con istituzione al contempo del divieto di sosta con rimozione forzata, consentendo la sosta degli autoveicoli nella fascia adiacente a via Barriera per una profondità di 20 metri, ritenuta adeguata sia a soddisfare il fabbisogno di stalli di sosta sia per consentire un efficace controllo dell’area;
– visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli articoli 5 comma 3° 6 e 7;
– visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
– visti gli artt. 107, comma 5, e 109 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
la chiusura dalle 00.00 alle 23.59 del parcheggio sito in via Barriera insistente sull’area censita al catasto terreni di Susegana al Fg. 32 mapp. n.828 con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a partire dal 2/09/2022 fino a nuova disposizione ad esclusione della fascia adiacente a via Barriera per una profondità di m. 20;
DISPONE
- la revoca della precedente ordinanza n. 5/2022;
- di incaricare il personale addetto alle manutenzioni del comune alla messa in opera della segnaletica stradale occorrente e prevista dal vigente Codice della Strada;
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio telematico;
- la trasmissione della stessa al Servizio associato di Polizia Locale del Coneglianese;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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