18 Gennaio 2022
Chiusura con divieto di sosta con rimozione forzata del parcheggio situato in via Barriera
Il responsabile del servizio premesso che:
– in via Barriera è situato un parcheggio pubblico sull’area censita al catasto terreni di Susegana al Fg. 32 mapp. n.828;
– considerato che il parcheggio versa in condizioni di estremo degrado a causa dell’utilizzo improprio dell’area;
– visto che l’Amministrazione al fine di garantire l’igiene e il decoro dell’area e rendere nuovamente utilizzabile il parcheggio, ritiene di chiudere all’utilizzo pubblico l’intera area;
– ritenuto di provvedere pertanto, fino a successiva decisione, di chiudere il parcheggio in oggetto con istituzione al contempo del divieto di sosta con rimozione forzata;
– visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
– visto il regolamento di esecuzione del Codice della Strada di cui al D.P.R, 495/1992;
– visto l’art. 107 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in materia di competenze dei dirigenti;
– visto il decreto sindacale n. 5 del 1/03/2020 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Area – Titolari di posizione organizzativa, individuando il sottoscritto Responsabile dell’Area fino a fine mandato elettorale;
ORDINA
la chiusura dalle 00.00 alle 23.59 del parcheggio sito in via Barriera insistente sull’area censita al catasto terreni di Susegana al Fg. 32 mapp. n.828 con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata a partire dal 17/01/2022 fino a nuova disposizione;
DISPONE
– di incaricare il personale addetto alle manutenzioni del comune alla messa in opera della segnaletica stradale occorrente e prevista dal vigente Codice della Strada;
– la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale;
– la trasmissione della stessa al corpo di Polizia Locale di Conegliano;
AVVERTE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al TAR del Veneto oppure, in alternativa, al Capo dello Stato.

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