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Servizi demografici
Autenticazione
Il Comune può autenticare atti destinati a pubbliche amministrazioni, o collegati a documentazioni ad esse rivolte o rivolti a privati consenzienti.
::Cosa occorre::
Per le firme: atto su cui autenticare la firma; documento di riconoscimento in corso di validità; marca da bollo se in bollo.
Per le copie: originale del documento; copia da autenticare; documento di riconoscimento in corso di validità, marca da bollo, se in bollo.
::Dove rivolgersi::
Ufficio Anagrafe, anche di Comune diverso da quello di residenza, o altro ufficio pubblico.
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Autocertificazione
La legge sancisce l'opportunità di sostituire a taluni certificati, da produrre alla Pubblica Amministrazione, una dichiarazione personale corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.
Tale dichiarazione è soggetta al controllo dell'ufficio che la riceve.
In caso di falso il dichiarante è punito secondo le norme del Codice Penale.
:: Quando è possibile farla :: L'autocertificazione è sostitutiva dei seguenti certificati: cittadinanza; decesso del coniuge, ascendente o discendente; esistenza in vita; godimento diritti politici; iscrizione ad albi od elenchi tenuti dall'Amministrazione Pubblica; nascita; nascita di figli; posizione agli effetti degli obblighi di leva; residenza; stato civile; stato di famiglia.
In alcuni casi è possibile ricorrere all'autocertificazione temporanea, ad esempio per dichiarare l'iscrizione ad albi privati; l'iscrizione e frequenza in istituti scolastici; il titolo di studio; il possesso di licenze ed autorizzazioni amministrative; la professione svolta o la situazione non professionale (disoccupato, studente). In questi casi, legati per lo più alla partecipazione a concorsi pubblici, è però successivamente indispensabile integrare l'autocertificazione temporanea con la normale documentazione richiesta.
:: Dove rivolgersi :: All'ufficio preposto della Pubblica Amministrazione in base al servizio richiesto. Torna a inizio pagina
Certificato dei carichi pendenti e certificato penaleIl certificato dei carichi pendenti è rilasciato dal Tribunale. Il certificato penale, cioè le risultanze del Casellario giudiziale, è rilasciato dall'ufficio del Casellario giudiziale presso il Tribunale. ::Cosa occorre:: Documento d'identità in corso legale di validità; domanda in bollo su modello già predisposto; due marche da bollo. ::Dove rivolgersi:: Tribunale civile e penale di Treviso. Torna a inizio pagina
Certificati anagrafici
Cittadinanza, esistenza in vita, godimento dei diritti politici, residenza, risultanza anagrafica di nascita, stato di famiglia, stato libero, vedovanza, certificati attestanti situazioni pregresse etc.
La validità dei certificati è di sei mesi.
::Cosa occorre:: Richiesta verbale da parte dell'interessato o di un membro della famiglia; domanda su modulo prestampato da parte di terze persone; documento d'identità in corso legale di validità per il riconoscimento, marca da bollo se in bollo. ::Dove rivolgersi::
Municipio di Susegana
Piazza Martiri della Libertà n. 11
Telefono: + 39 0438 437450 Torna a inizio pagina
Certificati di stato civile
Certificati; estratti o copie integrali di atti di: matrimonio, morte, nascita. La validità dei certificati è di sei mesi.
::Cosa occorre:: Richiesta verbale da parte dell'interessato o di un membro della famiglia; domanda su modulo prestampato da parte di terze persone; documento d'identità in corso legale di validità per il riconoscimento. ::Dove rivolgersi:: Municipio di Susegana
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Carta d'Identità
Viene rilasciata al compimento del quindicesimo anno di età ed ha validità decennale.
:: Cosa occorre :: - 3 fotografie uguali e recenti
- eventuale carta di identità scaduta, oppure se smarrita o rubata copia della denuncia presentata all'autorità di PS.
La carta di identità è valida per l'espatrio nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia (solo se la carta è accompagnata da apposito tesserino rilasciato alla frontiera), Malta, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Norvegia, Paesi Bassi, Principato di Monaco, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Turchia e Ungheria (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Romania (per un periodo non superiore a 3 mesi).
:: Validità per l'espatrio :: Se il richiedente è minore di anni 18 occorre la firma di entrambi i genitori che esercitano la potestà sul minore.
Se il richiedente è maggiorenne, al momento della richiesta della carta di identità valida per l'estero, dichiara di non trovarsi in nessuna condizione ostativa all'espatrio.
Infatti, non può ottenere un documento valido per l'estero (sia la carta di identità che il passaporto) chi:
1) è coniugato e avendo figli minori non ottiene l'assenso del coniuge all'espatrio
2) non è coniugato ma ha figli minori e non ottiene l'assenso dell'altro genitore, convivente, all'espatrio
3) è genitore di figli minori ed è separato legalmente, divorziato, vedovo, celibe/nubile e non convivente con l'altro genitore purchè non ottenga apposito nulla osta da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale o il consenso dell'altro genitore.
4) chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, chi sia sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione (casistiche da verificare con il proprio legale). PER I MINORI DI ANNI 15 che si recano nei seguenti paesi:
Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Tunisia e Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Slovenia, Croazia
è rilasciato dalla Questura (commissariato di Conegliano) apposito certificato di nascita con fotografia.
Per ottenerlo i genitori devono presentare domanda alla Questura (commissariato di Conegliano) allegando il certificato di nascita con fotografia e una fotografia uguale del minore,
La documentazione occorrente (modulo di domanda, certificato di nascita, ecc.) è disponibile anche presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.
FINO A 14 ANNI DI ETA' NELLA DOMANDA VANNO INDICATI GLI ACCOMPAGNATORI, fino a un massimo di quattro. Per gli accompagnatori va allegata fotocopia della carta di identità. Gli accompagnatori occasionali saranno iscritti in un "modulo accompagnatori" a parte, che sarà sotoscritto dai genitori e vistato dal Commissariato e accompagnato da fotocopia della carta di identità di tali accompagnatori occasionali e dei genitori I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI possono richiedere la carta di identità non valida per l'espatrio con le stesse modalità degli italiani. :: Dove rivolgersi :: Municipio di Susegana
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Passaporto
Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo -con gli assensi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente-
tutti i cittadini italiani di qualunque età.
La validità del passaporto è di 3 anni per la fascia di età 0-3 (non compiuti),
di 5 anni per la fascia di età 3-18 anni (non compiuti) e di 10 anni per chi ha compiuto i 18 anni ed essa decorre dalla data
di rilascio del relativo libretto. Al raggiungimento del termine di 3, 5 e 10 anni, il passaporto non è più valido né rinnovabile
e, pertanto, per ottenere un altro passaporto dovrà essere presentata dall'interessato altra domanda di rilascio di nuovo libretto. In caso di smarrimento o furto del passaporto, deve essere allegata alla domanda di nuovo rilascio una copia della relativa denuncia,
presentata agli organi competenti. :: Cosa occorre ::
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Le domande relative ai passaporti vengono presentate (in Italia) nel luogo ove il richiedente ha residenza, domicilio, dimora,
alla Questura o all'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al Comando locale dei Carabinieri o
al Comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero (art. 6 Legge nr 1185/1967). 2) Alla domanda di RILASCIO DEL PASSAPORTO va allegata la seguente documentazione:
a) ricevuta di versamento di euro 42,50 da effettuarsi sul c/c postale N. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e
delle Finanze -Dipartimento del Tesoro, con causale: "Importo per il rilascio del passaporto elettronico";
nel caso di richiesta di rilascio di passaporto temporaneo va allegata la ricevuta di euro 5,20 da versare sul conto corrente postale n. 3810521 ntestato al Ministero dell'Economia e
delle Finanze -Dipartimento del Tesoro, con causale: "Importo per il rilascio del passaporto temporaneo".
b) marca amministrativa per uso passaporto di euro 40,29 (Nel caso in cui viene richiesto passaporto con validità limitata ai Paesi
aderenti alla U.E.la marca amministrativa non va allegata);
c) 2 fotografie formato tessera, frontali e su sfondo bianco, di cui una da applicarsi nell'apposito riquadro sulla prima pagina
del modulo di domanda per la relativa legalizzazione; per tale operazione è necessaria la presenza dell'interessato;
d) precedente passaporto di cui il richiedente fosse eventualmente in possesso; in caso di furto o smarrimento dello stesso,
dovrà essere allegata copia della relativa denuncia;
e) nel caso in cui il richiedente sia coniugato, anche se legalmente separato o divorziato, ed abbia figli minori, deve produrre
l'atto di assenso dell'altro coniuge; in mancanza dell'atto di assenso del coniuge, il richiedente dovrà produrre l'autorizzazione
del giudice tutelare competente per territorio (la competenza è determinata dal luogo in cui risiedono i figli minori);
Analogamente dovrà procedersi nel caso di domanda presentata da genitori non coniugati che abbiano figli minori;
f) fotocopia di un documento di identificazione, nel caso in cui la domanda non sia firmata innanzi al personale addetto;
g) la domanda di rilascio presentata a nome di minore di anni 18, dovrà essere firmata dagli esercenti la patria potestà
genitoriale o tutoria; qualora il minore non abbia compiuto i 14 anni, gli esercenti la potestà genitoriale o tutoria dovranno
indicare -all'interno della sezione posta in prima pagina alla voce "ANNOTAZIONI" - del modulo di domanda, il nominativo di uno o più persone che
accompagneranno il minore; 3) Il passaporto a lettura ottica già rilasciato con validità quinquennale può essere rinnovato fino al massimo di dieci anni
a decorrere dalla data del primo rilascio. Alla domanda di RINNOVO DEL PASSAPORTO va allegata la seguente documentazione:
a) marca amministrativa per uso passaporto di euro 40,29; la marca non è necessaria se il passaporto viene utilizzato per
l'espatrio verso i Paesi aderenti all'Unione Europea);
b) il rinnovo del passaporto del richiedente con prole minore sarà effettuato con le medesime modalità previste al precedente
numero 2) lettera e) per il rilascio;
c) il rinnovo del passaporto a favore di minore di anni 18, sarà effettuato con le medesime modalità previste al precedente
numero 2) lettera g) per il rilascio;
d) fotocopia di un documento di identificazione, nel caso in cui la domanda non sia firmata innanzi al personale addetto.
::Caratteristiche delle fotografie::
Circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Polizia Amministrativa e sociale-prot.n.400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5/12/2005.
FOTO SUL PASSAPORTO
Si trasmette, per l'applicazione delle specifiche, una scheda riepilogativa delle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografieda allegare alle domande di passaporto da parte dei connazionali.
QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono essere:
- non anteriori a sei mesi
- larghezza 35-40 mm
- primo piano della testa e della parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70-80% della foto, perfettamente a fuoco e chiare nonchè di alta qualità, senza macchie di inchiostro o piegature.
Le fotografie devono:
- mostrare il soggetto direttamente alla macchina
- mostrare i toni del colore dell'incarnato naturale e avere un adeguato tono di contrasto e luce
- essere stampate su carte di alta qualità e con alta risoluzione
Le fotografie scattate con una fotocamera digitale devono essere di alta qualità e stampate su carta fotografica
STILE E LUMINOSITA'
Le fotografie devono:
- avere colore neutro
- mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso, mostrare il soggetto rivolto direttamente all'obiettivo, non di traverso (tipo ritratto) e mostrare entrambe le estremità del viso chiaramente, essere scattate su un semplice sfondo di colore chiaro e con luce uniforme senza mostrare ombre o riflessi del flash sul viso e senza effetto "occhi rossi"
OCCHIALI E COPRICAPO
Se il soggetto indossa occhiali:
-le fotografie devono mostrare gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate (se possibile evitare le montature pesanti - indossare occhiali con montatura più leggera se il soggetto ne ha la possibilità)
-assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.
Copricapo:
- non sono consentiti fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente.
ESPRESSIONE E SFONDI
La fotografia deve:
- mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in camera con un'espressione naturale ed a bocca chiusa.
Per ulteriori informazioni in materia di rilascio e rinnovo passaporti si rimanda al sito della Polizia di Stato.
:: Itinerario ::
Il modulo di richiesta è disponibile presso l'uff. Anagrafe del Municipio, presso gli uffici della Questura, dei Carabinieri e sul sito internet www.poliziadistato.it
La firma sulla domanda va autenticata o, in alternativa, va accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.
La domanda di passaporto deve essere portata al commissariato di Conegliano personalmente dal richiedente, perché il Commissariato deve raccogliere la firma e le impronte digitali del dito indice di entrambe le mani (esclusi i minori di anni 12. Per le firme sono esclusi anche gli analfabeti e gli impediti fisicamente o per evidenza o con certificato medico) :: Validità :: Il passaporto ha una validità di dieci anni, ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore:
il passaporto avrà una validità di tre anni per i minori da zero a tre anni e una validità di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
Anche prima della scadenza il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni). :: Dove rivolgersi :: Municipio di Susegana
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Nascita
:: Dove rivolgersi :: Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è avvenuta la nascita entro tre giorni; oppure Ufficio Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita o del Comune di Residenza della madre entro 10 giorni: in questo ultimo caso, rivolgersi a: Municipio di Susegana
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Morte
:: Funerale ::
Entro 24 ore dal decesso va effettuata la denuncia allo stato civile. Il funerale non può avvenire prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, e necessita del permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di stato civile. :: Cosa occorre :: Certificato del medico pubblico (medico necroscopo, Azienda U.S.L.); scheda statistica Istat redatta dal medico curante.
L'ufficiale di stato civile rilascia successivamente (ed esclusivamente se non vi è il sospetto che il decesso sia avvenuto a causa di un reato) il permesso di seppellimento, necessario per la tumulazione della salma. :: Dove rivolgersi :: Impresa di Onoranze Funebri
:: Concessioni cimiteriali ::
Il comune può dare in concessione i loculi per le tumulazioni, le nicchie ossario e cinerarie di libera scelta da parte dei richiedenti. :: Dove rivolgersi :: Municipio di Susegana
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Matrimonio
Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero possono contrarre matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi.
:: Cosa occorre :: Richiesta di pubblicazione del parroco per matrimonio da celebrarsi con rito religioso valido agli effetti civili - nel caso di rito acattolico, la richiesta deve essere fatta dal ministro di culto; autocertificazione di residenza, stato libero e cittadinanza italiana; documenti di riconoscimento in corso di validità.
Se gli sposi non sono nati nel Comune occorre anche la dichiarazione di inesistenza di impedimenti di parentela (o la copia integrale dell'atto di nascita); nel caso di nubendi vedovi, la copia integrale dell'atto di morte del precedente coniuge; per i divorziati o liberi di Stato o per chi abbia ottenuto l'annullamento del matrimonio, la copia integrale del precedente matrimonio;
Tutti i documenti sopra elencati, ad eccezione della richiesta di pubblicazione da parte del parroco, sono generalmente acquisiti d'ufficio; per gli stranieri, il nulla osta al matrimonio rilasciato dal competente Consolato straniero in Italia; per i minorenni: autorizzazione del Tribunale. Torna a inizio pagina
Separazione
Al Tribunale civile va indirizzata da parte dei coniugi la richiesta di separazione, che si definisce "consensuale" se entrambi si trovano d'accordo sulle condizioni alle quali deve avvenire, o diversamente "giudiziale".
:: Separazione consensuale ::
::Cosa occorre:: certificato di residenza o stato di famiglia; domanda di ricorso in bollo; estratto dell'atto di matrimonio
Dove rivolgersi: Presso il Tribunale del Comune di Residenza dell'uno o dell'altro coniuge. :: Separazione giudiziale :: ::Cosa occorre:: assistenza di un legale; certificato di residenza o stato di famiglia; domanda di ricorso in bollo; estratto dell'atto di matrimonio.
:: Dove rivolgersi ::
Presso il Tribunale del Comune di Residenza del coniuge che non abbia presentato la richiesta, in quanto in disaccordo. Torna a inizio pagina
Divorzio
La richiesta di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi o, se in disaccordo tra loro, da uno solo di essi. Perché possa avvenire la richiesta è comunque indispensabile che i coniugi siano separati da almeno tre anni.
La sentenza di divorzio è sancita dal Tribunale. Solo dopo che è divenuta definitiva produce i suoi effetti: la libertà di stato si recupera dal momento della sua annotazione sull'atto di matrimonio.
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Leva
Gli ultimi giovani chiamati a svolgere il servizio militare di leva saranno quelli nati entro il mese di dicembre del 1985.
Dal 1 gennaio 2005 è operativa la sospensione della ferma di leva.
:: Per informazioni ::
Municipio di Susegana
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